IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo
per la emanazione di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento alla riduzione o all'aumento  dei  prezzi  medi  di  tali
prodotti;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale  prezzi  in  data  8  marzo  1988  concernente   la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 marzo 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  A  partire  dal  14 marzo 1988, l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente  sovrimposta  di   confine   sui   seguenti   prodotti
petroliferi sono diminuite:
    a) da L. 87.858 a L. 86.913 per ettolitro, alla temperatura di 15
›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la
benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)  da  L. 8.785,80 a L. 8.691,30 per ettolitro, alla temperatura
di 15 ›C, per il  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",  destinato
all'Amministrazione   della  difesa,  relativamente  al  quantitativo
eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000  sulle  quali  e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.